Come tutte le libere professioni anche gli avvocati abilitati sono riuniti in un ordine che presenta sezioni in ogni città. Ci occuperemo nello specifico dell’Ordine degli Avvocati di Roma, del suo albo, qual è il consiglio, i crediti formativi che devono conseguire gli iscritti, i risultati dell’esame di Stato e come accedere alla posta certificata PEC.
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma
L’Ordine nazionale forense o degli avvocati è nato in tempi abbastanza lontani, ovvero nel 1933 ai sensi del r.d.l n. 1578. Il r.d.l venne poi convertito in legge il 22 gennaio 1934 n. 36 e modificato molti anni dopo nel 2012 con la legge 31 dicembre n. 247.
Allo stato attuale l’Ordine degli avvocati è presente in tutti i capoluoghi d’Italia. I professionisti sono pertanto obbligati a iscriversi nella sede dell’Ordine della provincia di residenza.
Tutti gli ordini professionali e anche quello degli avvocati sono dotati di un organo direttivo detto Consiglio direttivo. Il Consiglio ha una struttura ben definita che comprende diverse figure: un presidente, un segretario, un tesoriere, degli uffici appositi e una cassa di previdenza.
Il Consiglio degli Avvocati di Roma si trova presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour di Roma. Il Presidente è Mauro Vaglio mentre il Vicepresidente è Alessandro Cassiani. Il Consigliere Segretario è Pietro Di Tosto e il Consigliere Tesoriere è Antonino Galletti. Sono invece consiglieri gli avvocati Angelica Addessi; Maria Agnino; Cristina Arditi di Castelvetere; Riccardo Bolognesi; Fabrizio Bruni; Carla Canale; Giorgia Celletti; Massimiliano Cesali; Antonio Conte; Cristina Fasciotti; Alessandra Gabbani; Alessandro Graziani; Mauro Mazzoni; Aldo Minghelli; Roberto Nicodemi; Livia Rossi; Matteo Santini; Mario Scialla; Isabella Maria Stoppani; Cristina Tamburro; Teresa Vallebona.
Fanno parte del Collegio dei Revisori dei conti gli avvocati Laura Bellicini (Presidente), Valentina Adornato e Maurizio Nenna.
Posta Certificata PEC dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Tutti gli avvocati una volta iscritti all’albo professionale ricevono un indirizzo PEC, ovvero di posta elettronica certificata. Come noto La PEC è un messaggio di posta elettronica con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta quindi di uno strumento importante e utile per la professione di avvocato.
Per accedere alla PEC vi è un’apposita sezione dedicata sul sito dell’Ordine. Dopo averla attivata gli avvocati potranno consultarla dopo 24 ore cliccando su un’icona.
Per effettuare l’accesso occorre inserire correttamente le credenziali di accesso indicate nell’email di attivazione. È inoltre possibile scaricare dal sito stesso dell’Ordine una guida per configurare la PEC su Outlook.
L’albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma
L’albo può essere considerato il cuore dell’Ordine degli Avvocati, in quanto in esso sono contenuti i nomi di coloro che sono abilitati alla professione. Chi non è iscritto nell’albo non può pertanto considerarsi un libero professionista.
L’albo è quindi un registro pubblico cartaceo o una banca dati informatizzata dove sono raccolti i nomi e le date delle persone abilitate a esercitare la professione di avvocato. Senza tale abilitazione, ottenuta con il superamento dell’Esame di Stato, non è possibile esercitare la professione. Gli iscritti all’albo sono obbligati a iscriversi inoltre a delle specifiche casse previdenziali.
Cliccando sull’apposita sezione sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma è possibile consultare l’albo degli iscritti.
Un aspetto importante che riguarda l’albo è la sua trasparenza, nel senso che i nomi degli aderenti devono essere resi noti a tutti e chiunque può andarli a consultare. La legge infatti impone agli ordini professionali di rendere pubblico l’elenco degli iscritti e dei professionisti, compresi quelli sospesi in maniera temporanea o radiati. L’Ordine degli Avvocati di Roma e non solo consente di consultare il proprio albo direttamente sul proprio sito Internet.
Se quindi prima di rivolgerci a un avvocato di Roma vogliamo sapere se è stato sospeso o radiato possiamo verificarne la posizione collegandoci direttamente sul sito web. Questa possibilità rappresenta una garanzia in più per i clienti i quali proveranno di certo più fiducia nei confronti del professionista.
Nel caso specifico del sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma nella sezione Albo e Registri l’Ordine pubblica un estratto dell’Albo degli Avvocati, del Registro dei Praticanti, degli Studi Associati, delle Società tra Professionisti e delle Società tra Avvocati. Da questo apposito modulo è quindi possibile fare una ricerca degli iscritti per città o per cognome.
Sotto la medesima voce Albo ed Elenchi rientrano anche l’elenco degli abilitati al Patrocinio a spese dello Stato, dei Difensori d’Ufficio, e dei Domiciliati. Nell’albo è inoltre riportata la data di iscrizione dell’avvocato all’ordine stesso, che ci permette di capire anche da quanti anni esercita la professione oltre alla sua data di nascita.
L’albo è regolamentato dal governo centrale e nell’interesse pubblico è lecita la messa a disposizione e la duplicazione degli elenchi. Tutto ciò in ragione di un principio di trasparenza degli atti pubblici che devono essere resi noti e accessibili da parte dei cittadini.
Risultati degli esami di Stato dell’Ordine Avvocati di Roma
Come noto, per diventare avvocati ed entrare quindi a far parte dell’Ordine è obbligatorio sostenere l’Esame di Stato. Si tratta notoriamente di uno degli esami abilitanti a una professione tra i più difficili da superare.
L’Esame di Stato è l’ultimo importante tassello, prima di poter esercitare concretamente la professione, di un percorso cominciato dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza. Dopo la laurea segue il celebre periodo di tirocinio detto anche praticantato, presso lo studio di un avvocato. Il praticantato ha una durata di 2 anni. Il tirocinio in genere è retribuito, anzi nella maggior parte dei casi è a titolo completamente gratuito. Sono rari i casi in cui è previsto un rimborso spese ed è in genere a discrezione dello studio legale ospitante.
Una volta terminato il praticantato il laureato in Giurisprudenza potrà quindi sostenere l’Esame di Stato per ottenere l’abilitazione. Tale esame consiste in ben 3 prove scritte suddivise in più giornate e in una prova orale della durata di circa un’ora durante la quale si discuterà della prova scritta e si dovrà rispondere a diverse domande sulle 5 materie scelte dal candidato.
Per quanto riguarda gli esami di Stato svoltisi a Roma i risultati sono usciti alla fine di giugno. In genere le commissioni impiegano un anno per la correzione degli elaborati e la pubblicazione degli esiti.
I candidati che hanno superato le prove scritte della sessione 2017 sono in totale 1177. I dati sono stati resi noti dalla Segreteria dell’Ufficio Esame Avvocati della Corte di Appello di Roma. Hanno sostenuto la prova in 2842 e la percentuale di ammessi del 41,41% è stata migliore rispetto a quella della sessione dell’anno precedente.
Gli elaborati per questa sessione, secondo la regola dell’abbinamento delle sedi, sono stati corretti dalla Corte di Appello di Napoli. Viceversa i compiti svolti a Napoli sono stati corretti da una commissione di Roma.
Ordine degli Avvocati di Roma: quanti crediti formativi da conseguire e come ottenerli
Iscriversi all’ordine degli avvocati implica non solo avere tutele per se stessi e garanzie per la clientela circa l’affidabilità del proprio lavoro, ma anche doversi impegnare per approfondire le proprie conoscenze nelle materie giuridiche.
Per tali ragioni gli avvocati sono obbligati a conseguire un determinato numero di crediti formativi. I crediti formativi consistono in un punteggio maturato dopo aver seguito degli specifici corsi di formazione.
L’obbligo alla formazione continua mette in evidenza come le libere professioni siano dei lavori in continuo divenire, nel senso che implicano l’acquisizione costante di competenze nuove. Nel caso degli avvocati, la formazione riguarda i continui aggiornamenti della legislazione anche in concomitanza con i mutamenti sociali e di costume.
La legge n. 247/2012 sull’ordinamento professionale ha introdotto peraltro l’obbligo della formazione continua da parte degli avvocati. Il regolamento n. 6 del 16 luglio ha poi introdotto le modalità di attuazione dell’obbligo formativo, che può attuarsi tramite la partecipazione a convegni e corsi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, oppure tramite la pubblicazione di saggi o articoli a tema giuridico su riviste specializzate cartacee e online.
A questo proposito non a caso l’Ordine degli Avvocati di Roma ha chiamato la sezione dedicata ai crediti formativi “Gestione Crediti ed Eventi Formazione Continua”. Dopo aver fatto l’accesso all’area riservata con username e password gli avvocati possono prenotare convegni; inserire i dati da autocertificare; e verificare online la propria situazione dei crediti.
Gli avvocati possono quindi decidere quali corsi seguire a loro discrezione. Nella sezione eventi del sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma sono in riportati i corsi di formazione e di aggiornamento su diverse argomenti. Dal sito stesso è possibile inoltre prenotarsi direttamente a uno dei corsi di proprio interesse.
Per quanto riguarda la durata il periodo di valutazione dell’obbligo formativo è di 3 anni. Il periodo ha inizio il 1 gennaio successivo all’iscrizione all’albo degli avvocati o all’elenco dei tirocinanti con patrocinio. Durante il triennio gli avvocati devono ottenere almeno 60 crediti formativi, dei quali non meno di 15 per anno. Almeno 9 di tali crediti devono riguardare la deontologia forense o più precisamente “l’ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. I crediti sulla deontologia dovranno essere minimo 3 per ogni anno.
I crediti possono essere maturati anche con corsi e-learning, che però non devono superare il 40% dei crediti totali nell’arco del triennio.
Per quanto riguarda la frequenza ai corsi di recente il Consiglio dell’Ordine di Roma ha modificato il regolamento della formazione continua. In sostanza oltre alla firma agli eventi formativi gli avvocati dovranno essere effettivamente presenti al corso. In caso contrario gli stessi verranno soggetti a sanzioni. Ciò per evitare che la formazione sia meramente qualcosa di teorico.
Ciò significa che la presenza degli avvocati viene controllata sia all’entrata che all’uscita dal corso. Se verranno riscontrate delle presenze falsificate il Consiglio dell’Ordine provvederà a revocare o ridurre i crediti realmente maturati. Queste sanzioni verranno applicate in particolare agli eventi formativi sulla deontologia e previdenza forense. La commissione per l’accreditamento si occuperà di vigilare sulla presenza degli avvocati ai corsi di formazione.
Si ricorda inoltre che tutti gli eventi formativi sono curati dal Consiglio nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine. Al termine del periodo di formazione viene rilasciato dal Consiglio dell’Ordine un attestato di formazione continua, che deve essere richiesto dall’iscritto dopo la verifica della reale presenza ai corsi.
Il conseguimento dell’attestato è obbligatorio per mantenere l’iscrizione negli elenchi e per poter ricoprire incarichi vari o di commissario di esami, o ammettere tirocinanti nel proprio studio. Il non adempimento dell’obbligo di formazione costituisce pertanto un illecito disciplinare.
Chiaramente poi la questione della formazione esula dal semplice corso o convegno da dover conseguire in maniera obbligatoria per ottenere i crediti formativi. La formazione avviene costantemente ogni giorno nelle varie problematiche di lavoro da dover affrontare e in base alle soluzioni da dover approntare per risolvere i casi che vengono affidati.